Con la Delibera 40/2014/R/gas Allegato A (Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas), in vigore da 1 luglio 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disciplinato con regole più stringenti, finalizzate al miglioramento della sicurezza, la regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore per gli impianti domestici.

Il provvedimento prevede l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore (allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità) a fronte della realizzazione di un impianto gas.

Il compito di accertamento della documentazione è affidato al Distributore locale. Infatti, Vergas ha il compito di:

· comunicare al Venditore il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal Distributore alla richiesta e il recapito al quale il Cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione

· eventualmente, informare il Cliente e il Venditore della documentazione incompleta con indicazione delle informazioni mancanti e avvisando che, nei casi di richiesta di attivazione della fornitura, in caso di mancata ricezione entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta sarà annullata

· sottoporre ad accertamento la documentazione e in caso di esito positivo attivare la fornitura. Nel caso in cui l’accertamento non vada a buon fine, il Distributore notifica l’esito negativo dell’accertamento al Venditore e al Cliente finale; a quest’ultimo è comunicata le motivazioni dell’esito negativo, indicando le non conformità riscontrate, e la necessità di presentare una nuova richiesta

L’accertamento documentale risulterà positivo qualora la documentazione esaminata sia conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

L’ accertamento documentale è necessario nei casi di:

· impianti di utenza di nuova realizzazione, qualora trattasi di richiesta di attivazione della fornitura

· impianti di utenza modificati o trasformati, qualora trattasi di richiesta di:

· attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;

· attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);

· riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del Cliente o per disposizione motivata dal Distributore

· riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente per variazione della portata termica complessiva dell’impianto

· riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del Cliente per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto

· riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati

Gli importi unitari, al netto delle imposte, riconosciuti a Vergas per l’esecuzione degli accertamenti documentali sono i seguenti:

· euro 47,00 per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW

· euro 60,00 per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW

· euro 70,00 per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW.

 

Di seguito è possibile scaricare gli allegati previsti da normativa:

· Allegato F/40 (informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all’impresa distributrice) https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allFnew.pdf